Il verde condominiale: assemblea, amministratore e competenze per la manutenzione. La ripartizione delle spese.
2020/7/27
Il codice civile, tra le parti comuni elencate nell’art. 1117 c.c. indica il cortile, ossia quello spazio compreso tra le facciate interne dello stabile la cui precipua funzione è quella di dare luce ed aria alle parti di proprietà esclusiva.
La giurisprudenza, nel definire il concetto di cortile ha ricondotto nello stesso anche gli spazi verdi prospicienti lo stabile. In effetti la funzione, sostanzialmente è la stessa ed in più il verde comune conferisce maggiore gradevolezza all’edificio e se fruibile anche un miglior godimento della cosa condominiale.
In ogni caso, anche se la giurisprudenza non avesse equiparato il verde al cortile, sic et simpliciter considerato, non vi sarebbero stati dubbi, in assenza di diverse indicazioni contenute nei titoli d’acquisto, a considerare il primo parte comune.
Va ricordato, infatti, che secondo la giurisprudenza prodotta dalla Suprema Corte di Cassazione l’art. 1117 c.c. contiene un’elencazione esemplificativa e non tassativa delle cose comuni sicché le cose possono essere considerate di proprietà allorquando sussista una " relazione di accessorietà strumentale e funzionale che collega i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva, agli impianti o ai servizi di uso comune; e che fa sì che il godimento del bene comune sia strumentale al godimento del bene individuale, e non sia, quindi, suscettibile di autonoma utilità; come lo sono, invece, ad esempio, gli impianti sportivi di proprietà comune, regolati, dalle norme sulla comunione proprio perché il rapporto di comunione si esaurisce nella contitolarità del bene essendo ciascuno dei contitolari in grado di godere direttamente del bene comune" (così Cass. 2 marzo 2007, n. 4973).